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Le nostre certificazioni di qualità: IGT, DOC e DOCG

L’indicazione geografica tipica, più brevemente IGT, indica vini prodotti secondo requisiti ben specifici in determinate aree. L’IGT certifica un’indicazione di qualità e produzione secondo determinati standard dei vini.

I requisiti di base per il riconoscimento di un vino IGT è riservato ai vini la cui produzione avviene nella rispettiva indicazione geografica, le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica, con indicate le caratteristiche organolettiche. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). L’IGT è importante in quanto è il primo gradino (della piramide) che separa il vino senza indicazione (generico) dal vino con indicazione.

Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche (autorizzate per legge), secondo un disciplinare di produzione; essi possono riportare sull’etichetta, oltre all’indicazione del colore, anche l’indicazione del o dei vitigni utilizzati e l’annata di raccolta delle uve.

Generalmente in questa categoria rientrano i vini prodotti in territori molto estesi (tipicamente una regione ma anche zone provinciali molto grandi) secondo un disciplinare molto meno restrittivo e severo dei vini a DOC. È opportuno precisare inoltre che, a volte, la collocazione di un vino tra gli IGT è dovuta sia a scelte commerciali, sia all’impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati o altro aspetto del processo produttivo), di rientrare nei disciplinari delle zone di produzione a DOC e DOCG.

La denominazione di origine controllata, nota con l’acronimo DOC, certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio. Esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale.

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC. Il marchio fu ideato negli anni cinquanta dall’avvocato romano Rolando Ricci, funzionario dell’allora ministero dell’agricoltura. La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto-legge del 12 luglio 1963, n. 930.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita è un marchio italiano che indica l’origine geografica del vino. L’acronimo DOCG deve essere obbligatoriamente indicato sull’etichetta e consiste o semplicemente nel nome geografico di una zona viticola o nella combinazione del nome storico di un prodotto e della relativa zona di produzione.

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti nella zona geografica di Montepulciano nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione.

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l’esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell’imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG.

Inoltre, la legislazione prevede che le DOCG abbiano facoltativamente (sulla scorta di quello che succede da secoli in Francia con la classificazione legale, di tipo gerarchico-qualitativa, dei cru) una ulteriore segmentazione in alto in sottozone (comuni o parti di esso) o micro zone (vigneti o poco più). In Italia, vi sono alcune DOCG che prevedono questa segmentazione che va considerata come classificazione a sé, ovvero la punta della piramide qualitativa anche perché, legalmente parlando, sono sotto denominazioni a tutti gli effetti.

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